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Condizioni Generali Astoi by Medinlife
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI
TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è
disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970
- in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo
di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2020 (artt.
82-100) e sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il
venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si
rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle
rispettive attività in base alla normativa amministrativa
applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente
contratto si intende per:
a) organizzatore di
viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli
elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome
proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi
pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto
che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici
realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un
corrispettivo forfetario;
c) consumatore di
pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare,
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la
fruizione del servizio, per conto della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un
pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO
TURISTICO
La nozione di pacchetto
turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici
hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di
tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non
accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che
costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”
(art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto
di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (ai sensi degli artt. 85
e 86 Cod. Cons.), che è
anche documento per accedere eventualmente al Fondo di
Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni
Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI
OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha
l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori
catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da
inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma
fuori catalogo sono:
- estremi
dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la
D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza
assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del
catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni
di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di
adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre
informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i
effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art.
11 del Reg. CE 2111/2020.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di
prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua
parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata,
con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento
in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a
mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di
viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,
saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico
dall’art. 87, comma 2
Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto,
fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto
turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero
all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui,
prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo,
risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro. Il
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o
dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto
turistico è determinato nel contratto, con riferimento a
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza
e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto,
incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su
alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti;
- tassi di cambio
applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si
farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra
in vigore alla data di pubblicazione del programma come
riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico
nella percentuale espressamente indicata nella scheda
tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O
ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza
l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al
consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione
del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la
proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la
somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma
dell’articolo 10.
Il consumatore può
esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma
fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito,
relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del consumatore del pacchetto
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla,
(Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della
restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi
di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad
annullare.
10. RECESSO DEL
CONSUMATORE
Il consumatore può
recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti
ipotesi:
- aumento del prezzo di
cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo
significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e
non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il
consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un
pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo
o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della
sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione
dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare
comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di
aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
10.1 PENALE ANNULLAMENTO MEDINLIFE
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza
al di fuori delle ipotesi elencate nell'art. 10 verrà
addebitato
-
al netto dell' acconto versato di cui all' art.7
-
l' importo della penale nella misura indicata (oltre al
costo individuale di gestione pratica).
A) pacchetti turistici con servizi regolari di linea a
tariffa normale,con soggiorni in alberghi, appartamenti,
residences, ville e villaggi in formula alberghiera;
B) pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale
o IT o con voli noleggiati o speciali (sino a 5 ore di volo
non-stop)-pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di
trasporto;
C) pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre
5 ore di volo non-stop) o con IT di gruppo intercontinentali
- Crociere marittime. Pacchetti turistici"economico o solo
soggiorno in appartamenti, residences, ville, villaggi e
hotels. Penali applicate: 10% della quota di partecipazione
sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 30%
della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di
calendario prima della partenza; 50% della quota di
partecipazione da 20 a 14 giorni di calendario prima della
partenza; 75% della quota di partecipazione da 13 giorni di
calendario a 3 giorni lavorativi ( escluso il sabato) prima
della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali
termini. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Oltre alle penali sopra indicate verranno applicate quelle
previste dalla IATA o dal vettore. Nel caso di gruppi
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in
volta alla firma del contratto.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della
legge n. 38/2020
La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile,
anche se commessi all'estero.
Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere
La Medinlife
Viaggi e Turismo applica le condizioni generali
dell' Organizzatore (Tour Operator) che sono riportate sui
loro depliant, opuscoli, siti web e nelle altre forme
previste dalla legge.
Nel caso non fossero pervenute tutte le informazioni in
merito all'acquisto del Servizio/Pacchetto Turistico, alle
Condizioni Generali e
all'Assicurazione dell' Organizzatore preghiamo di farne richiesta
prima di firmare il contratto.
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